ASPI
Definizione
Quando spetta
Requisiti
Come effettuare la domanda
Termini
Decorrenza
Durata
Misura
Come riscuotere l’indennità
Sospensione
Decadenza
Definizione
E’ una prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali ed è in vigore dal 1° gennaio 2013.
Quando spetta
Spetta nei casi in cui i lavoratori subordinati abbiano perso involontariamente l’occupazione.
Non spetta nei casi di dimissioni tranne che nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
Spetta, altresì, nei casi di risoluzione consensuale se intervenuta:
- nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Requisiti
- Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione (il biennio decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato)
- Versamento di 1 anno di contributi nel biennio precedente il periodo di disoccupazione
Come effettuare la domanda
La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN (Circ. INPS N. 50/2011) attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
Termini
La domanda deve essere presentata entro 2 mesi che decorrono da:
a. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di malattia comune, infortunio iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d. ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso;
f. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Decorrenza
L’ ASPI spetta:
- se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto: dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro: dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
- dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “Termini”, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Durata
La durata dell’erogazione dell’ASPI è collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.
La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:
Periodo transitorio 2013-2015 |
Anno di cessazione del rapporto di lavoro |
Età anagrafica |
Inferiore a 50 anni |
Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni |
Pari o superiore a 55 anni |
2013 |
8 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
2014 |
8 mesi |
12 mesi |
14 mesi |
2015 |
10 mesi |
12 mesi |
16 mesi |
Misura
L’indennità è pari:
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT. L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
- al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo stabilito dalla legge, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
E' previsto però un importo-limite per l'assegno, che corrisponde ai massimali stabiliti di anno in anno per la cassa integrazione guadagni (Cig) e variabili a seconda del salario.
All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti.
Come riscuotere l’indennità
L’indennità può essere riscossa:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
Sospensione
In caso di nuova occupazione di tipo subordinato, l’ASPI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Decadenza
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.